Spezzare l'Italia by Francesco Pallante

Spezzare l'Italia by Francesco Pallante

autore:Francesco Pallante [Pallante, Francesco]
La lingua: ita
Format: epub
editore: EINAUDI
pubblicato: 2024-02-27T12:00:00+00:00


V

Apprendisti stregoni

Rieccoci, cosí, alla riforma del Titolo V, per prenderne a questo punto in esame il contenuto.

La riscrittura del ruolo delle regioni avvenne in due momenti.

Per prima fu cambiata la forma di governo regionale – che, come si ricorderà, era stata dai costituenti configurata in termini parlamentari. Si voleva, ora, introdurre il presidenzialismo; anzi, l’iperpresidenzialismo, sul modello di quanto già avvento, nel 1993, per comuni e province. L’avvio fu per piccoli passi, con la modifica della legge elettorale proporzionale risalente al 1968. La nuova legge, approvata nel 1995, prevedeva che i quattro quinti dei consiglieri regionali continuassero a essere eletti con sistema proporzionale; il quinto restante, tra cui il candidato presidente, sarebbe stato invece eletto con sistema maggioritario, in modo da determinare l’esito delle elezioni non solo del consiglio, ma anche del presidente della regione. Per esempio: in un ipotetico consiglio regionale di cinquanta membri, quaranta seggi sarebbero stati ripartiti proporzionalmente tra i diversi partiti; dieci sarebbero stati conquistati dalla coalizione di partiti beneficiari del maggior numero di suffragi nel voto maggioritario. Scopo di tale meccanismo era costringere i partiti a stipulare le alleanze prima del voto, rendendo cosí quasi certa l’assegnazione della maggioranza assoluta alla coalizione piú votata nel maggioritario – vincitrice, di fatto, di un “premio” pari al venti per cento dei posti in palio – e, di conseguenza, l’elezione consiliare a presidente del suo candidato.

Rimaneva, tuttavia, la possibilità che una crisi politica, apertasi nel corso della legislatura, potesse risolversi dando vita a una maggioranza consiliare diversa da quella scaturita dalle elezioni: cosa che avrebbe altresí comportato, salvo improbabili scenari, la sostituzione del presidente regionale. Per scongiurare tale pericolo – populisticamente paventato, dall’intero sistema politico, come un “ribaltone di palazzo” della volontà popolare originaria – si dovette intervenire sulla Costituzione. È quel che fece la legge costituzionale n. 1 del 1999, con cui furono modificate le disposizioni della Carta fondamentale inerenti alla forma di governo regionale. Mantenendo a riferimento la nuova legge elettorale del 1995, la riforma introduceva l’elezione popolare diretta del presidente della giunta regionale, salvo diversa disposizione dello Statuto regionale, con l’ulteriore previsione che la caduta del presidente, comunque motivata (sfiducia del consiglio regionale, rimozione per violazione della Costituzione o gravi violazioni di legge, rimozione per ragioni di sicurezza nazionale, dimissioni volontarie, impedimento permanente, morte), avrebbe comportato l’obbligo d’indire nuove elezioni. Insomma: una volta eletto, il presidente voluto dagli elettori non avrebbe potuto essere sostituito che dagli elettori stessi, a costo di travolgere l’intero sistema politico della regione. È per questo che è limitativo definire la nuova forma di governo regionale «presidenziale». Il presidenzialismo comporta la rigorosa separazione tra legislativo ed esecutivo, sicché, come ordinariamente accade negli Stati Uniti d’America, i due organi possono avere “colore politico” diverso (per esempio, il Presidente può essere repubblicano e il Congresso a maggioranza democratica). Del tutto differente la situazione nelle regioni italiane, dove il “colore politico” di presidente e consiglio regionale non può che essere il medesimo e non può che mantenersi tale per tutta la durata della legislatura.



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